I conti dormienti sono somme inutilizzate relative a strumenti (bancari o finanziari) sopra i 100 euro, non più movimentati dal titolare del rapporto (o da suoi delegati) per un tempo ininterrotto di 10 anni dalla data di libera disponibilità delle somme.
Fra i "conti dormienti" rientrano depositi di denaro, libretti di risparmio (bancari e postali), conti correnti bancari e postali, ma anche azioni, obbligazioni, certificati di deposito e fondi d'investimento, nonché assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione.
Il Tesoro ricorda che il prossimo novembre verranno prescritti e non saranno più esigibili. Per interrompere il meccanismo occorre comunicare alla banca la volontà di continuare il rapporto o il cambio di residenza; richiedere un libretto di assegni o il saldo del conto corrente, ma anche un aggiornamento contabile o una copia della documentazione bancaria; fare un prelievo, un versamento o un pagamento con carta di credito o bancomat. Non si ritiene "svegliato" invece: il conto in cui è stato fatto l'accredito di un bonifico (ad esempio lo stipendio); l'addebito automatico delle utenze (luce, gas, telefono, acqua, ecc.); il Rid o altre operazioni automatiche.
(Sintesi redatta da: Carrino Antonella)