Istituita da 10 anni, questa figura è sicuramente stata una introduzione positiva. Sono sempre di più le persone che accedono a questa misura di protezione mite, flessibile ed appropriata per le necessità del singolo. Permangono delle differenze di applicazione tra regione e regione con un panorama a macchia di leopardo dove i vuoti appaiono nel loro evidente bisogno di essere colmati con maggiore impegno istituzionale e sociale. Le potenzialità applicative hanno portato l’amministratore di sostegno ad assolvere molte più istanze rispetto a quelle per le quali era stato previsto. A causa del numero crescente dei ricorsi ha comportato per il sistema giuridico e per quello dei servizi alla persona impegni di particolare complessità, che per le loro implicazioni multidisciplinari richiedono specifiche risorse, esperienze e competenze. Le maggiori criticità riguardano: richiesta obbligatoria di “assistenza tecnica-legale” nella presentazione del ricorso alla misura di protezione, che comporta diseguaglianze per i cittadini; obbligo di audizione della persona beneficiaria da parte del giudice tutelare, che deve quindi sentire la persona prima di “confezionare il decreto di AdS; la conservazione della titolarità del beneficiario nell’esercizio degli atti personalissimi; il consenso informato alle cure sanitarie da parte dell’AdS, comprese quelle di anticipazione di fine vita; il dover predisporre in modo appropriato ed efficace un progetto di sostegno come parte integrante del progetto di vita della persona beneficiaria; la presenza del giudice tutelare, che sovrintende alle tutele e curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. Le regioni hanno affrontato singolarmente queste tematiche che debbono però essere validate e diffuse. In un recente Convegno le associazioni di volontariato hanno richiesto a tal proposito di: creare occasioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questo tema; rivolgere alle istituzioni competenti un invito ad adottare tutte le iniziative idonee per permettere all’istituto dell’Amministrazione di Sostegno di esplicare pienamente le proprie potenzialità; garantire uniformità di criteri applicativi, appropriatezza di strumenti e adeguatezza di risorse per l’informazione, la formazione e la consulenza necessaria per limitare al massimo le capacità di agire dei beneficiari; ottenere uno strumento normativo regionale idoneo a raccordare operativamente le soggettività e regolare la disponibilità di sportelli informativi, la preparazione degli aspiranti amministratori e la congrua dotazione di risorse.
(Sintesi redatta da: Flavia Balloni)