Nel Codice Civile - Libro Primo: Delle persone e della famiglia → Titolo IX - Della potestà dei genitori (artt. 315-342) → Capo I - Dei diritti e doveri del figlio - si trova l'articolo 317 bis che sancisce il diritto dei nonni di avere rapporti con i nipoti minorenni.
Art. 317 bis (1) Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.
Note
(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(Sintesi redatta da: Flavia Balloni)