Importante sentenza di Corte di cassazione che, con la sentenza 6129 depositata il 9 marzo scorso, accoglie il ricorso di alcuni condòmini difficoltà di deambulazione, dopo che l’assemblea aveva “bocciato” per due volte la loro richiesta di installare l’ascensore.
E’ dunque possibile installare un ascensore nel giardino comune, per condòmini con problemi motori anche se, per la particolari caratteristiche dell’edificio, l’impianto non elimina del tutto la barriera architettonica”.
Per legittimare l’intervento innovativo, ed essere dunque in linea con la legge 13/1989, non serve che l’ascensore risolva del tutto i problemi di mobilità delle persone con handicap, ma è sufficiente che la sua installazione «produca comunque un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione».
(Fonte: tratto dall'articolo)