Una recente sentenza del TAR Lombardia dell’11 febbraio 2021, la n. 388, consente di approfondire l'argomento legato agli ascensori, alle barriere architettoniche e alle distanze fra gli edifici. La sentenza risponde ad un ricorso del proprietario di un immobile al terzo piano di una palazzina. L'uomo intende installare un ascensore esterno per il superamento delle barriere architettoniche, e presenta una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune di residenza. Ma l'amministrazione comunale sospende i lavori, asserendo un contrasto con la norma del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio. Per il proprietario dell'immobile, però, il Comune commette un errore e chiede l'intervento dei giudici del Tar Lombardia.
I giudici amministrativi affermano che non trattandosi di una nuova costruzione di una superficie coperta, i proprietari "non sarebbero tenuti al rispetto delle distanze da altri fabbricati previste dal Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio".
La sentenza di fatto ribadisce un concetto noto, ossia che l'installazione di un ascensore non richiede il permesso di costruire, visto che si tratta di un volume tecnico, che apporta una innovazione tecnologica allo stabile e non è una costruzione "strettamente intesa". Inoltre, si legge nella sentenza, il DPR n. 380/2001 (il c.d. Testo Unico Edilizia) stabilisce che "le opere dirette all'abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile". Distanza che, spiegano i giudici, non vengono violate nel caso specifico. Il ricorso, dunque, è stato accolto e annullata l'ordinanza dirigenziale.
(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)