L’articolo 33 della legge 104/1992 consente a coniuge, parenti o affini entro il secondo/terzo grado, di beneficiare di un permesso mensile di tre giorni, se lavoratori dipendenti. E’ uno strumento che è anche motivo di contenzioso tra datori di lavoro e dipendenti. Da diverse pronunce dei giudici risulta che, per poter chiedere i permessi la persona handicappata non deve essere ricoverata a tempo pieno. Ma la sentenza 21416/2019 della Corte di cassazione ha sottolineato che i permessi possono essere fruiti se il familiare è ricoverato presso strutture di tipo sociale (case di riposo, per esempio) perché qui non c’è assistenza sanitaria continuativa. Diverso il caso di ricovero in strutture ospedaliere o assimilabili ad esse, dove il familiare non può usufruire del permesso 104/1992. Nei giorni non lavorativi non è obbligatorio rimanere accanto alla persona da accudire 24 ore su 24. Consentito fare la spesa, andare all’ufficio postale o sbrigare altre pratiche nell’interesse dell’assistito, si può fornire assistenza in ore del giorno differenti da quelle dell’orario lavorativo. Si è anche tutelati a fronte di trasferimenti del luogo di lavoro, ammessi solo per esigenze organizzative o tecnico-produttive che non consentono soluzioni alternative. E’ lecito però, per evitare abusi, che il datore di lavoro ricorra a indagini investigative.
(Sintesi redatta da: Balloni Flavia)