Sono sempre più frequenti i casi in cui figli, di 60- 70 anni e oltre, impegnati nell'accudimento di anziani ultranovantenni, chiedono informazioni sui quotidiani e siti specializzati on line in merito ai loro doveri giuridici e morali nei confronti dei genitori non autosufficienti. Spesso si evidenziano conflitti con fratelli e sorelle sulle modalità con cui prestare la necessaria assistenza (turni, responsabilità amministrative, scelta delle badanti e tipo di prestazione da richiedere).
I doveri verso i genitori hanno carattere legale e giuridico; anche se non esistono norme precise che impongono il mantenimento morale e materiale dei genitori, ci sono dei precisi obblighi di legge vigenti in determinate condizioni.
I figli sono obbligati a versare gli alimenti ai genitori anziani e hanno l’obbligo di prestare assistenza al genitore che sia incapace di provvedere ai suoi bisogni personali.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con le sentenze n. 3334/07; n.21572/06; n. 9185/04; n. 1099/90. Quando il genitore versa in uno stato di incapacità e bisogno concreto a causa di non autosufficienza o per l’aggravarsi di una malattia, i figli devono concorrere nel versare ai genitori gli alimenti in proporzione alla propria situazione economica, a prescindere dal fatto che convivano o meno con il genitore.
Ciò non implica l'obbligo di curare il genitore in prima persona: se un figlio non è in grado di farlo, per problemi di salute o di organizzazione familiare, può optare per l'assunzione di un assistente familiare. Gli altri fratelli non possono imporgli le modalità di assistenza del genitore.
I compiti di cura, specie nelle grandi metropoli, sono particolarmente onerosi e obbligano figli, ormai non più giovani e in alcuni casi ammalati a loro volta, a spostamenti in orari e situazioni di traffico e ambientali sempre più disagevoli. In alcuni casi, fra fratelli e sorelle, si verificano casi in cui, spesso quelli più coinvolti e oberati dai compiti di accudimento, cercano di obbligare gli altri a prestare assistenza ai genitori non autosufficienti con modalità impositive.
Nessuno li investe di tale potere; anche se non ci si dovrebbe né moralmente né giuridicamente sottrarre all'obbligo di assistere un genitore non autosufficiente, si possono tuttavia scegliere personalmente le modalità di accudimento.