In molte città si sta diffondendo la badante di condominio, figura a metà tra la classica badante/colf per l’assistenza ai singoli ed una comune lavoratrice dipendente di condominio. La badante di condominio è definita come 'assistente condominiale' nel contratto dei dipendenti da proprietari di fabbricati, con mansioni relative alla vita familiare dei condomini, e nel contratto per gli studi di amministrazione condominiale, attualmente è in fase di rinnovo. La sua assunzione è effettuata dall’amministratore, come rappresentante del condominio e il rapporto di lavoro segue la normale gestione di un lavoratore dipendente. I singoli condomini interessati ne usufruiscono grazie alla partecipazione alla spesa comune e, generalmente, secondo turni prestabiliti. Ovviamente se è un solo condomino o famiglia che si avvale della badante, il rapporto di lavoro è quello del settore domestico. Le mansioni della badante condominiale sono identiche a quelle di una impegnata nell’assistenza per una famiglia. Il condominio non può essere assimilato ad una famiglia, ma enti giuridici quali datori di lavoro domestico (caserme, onlus ecc.) sono così riconosciuti dal Ministero del lavoro. Cucinare, fare la spesa, pulire la casa ecc. sono considerati come servizi alla persona, ed è quindi difficile ammettere differenze relative al luogo di lavoro o alla qualità del datore di lavoro. La diversità che si registra nei contratti condominiali pone quindi il problema di una oggettiva differenza di regolamentazione.
(Sintesi redatta da: Flavia Balloni)