Secondo i dati dell'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), molti italiani residenti al di fuori dei confini nazionali possiedono almeno un'abitazione nel loro Paese di origine.
Ora sembra che L'Aire abbia chiarito che : “L’immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente Imu) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero”. Per l'Aire si tratta dell'unico caso in cui si ha diritto alla completa esenzione del versamento dell'imposta sulla prima casa.
Dunque, chi non rientra nell'esenzione deve mettere mano al portafoglio perché l'immobile sul territorio italiano di un cittadino italiano residente all'estero è considerato una seconda abitazione a tutti gli effetti.
Questa l'interpretazione fornita dell'art.9 bis della legge n.80/2014 che ha eliminato la possibilità di “dichiarare l'abitazione italiana come prima casa da parte dei pensionati in Italia residenti all'estero” così come per “i cittadini italiani che risiedono in un altro Stato”. Tale interpretazione sembra essere confermata dall'attuale Governo.
Per ciò che concerne la Tasi rimane in vigore il principio per cui i cittadini italiani residenti all'estero devono pagarla in assenza di normative che ne prevedono l'esenzione per gli iscritti all'Aire. C'è però una riduzione da considerare: spetta ai pensionati, sempre iscritti all'Aire, che ricevono la pensione dallo Stato estero di residenza. Questi ultimi ( ma non i pensionati italiani che ricevono la pensione dal nostro Paese) godono perciò dei seguenti regimi: sono esenti dall'Imu e godono di una riduzione della Tasi, così come per la Tari. La riduzione ammonta a due terzi dell'imposta.
(Sintesi redatta da: Carrino Antonella)