La Corte di Cassazione chiarisce che i tre giorni di permesso mensile previsti dalla legge 104/1992 non possono in alcun modo essere sottratti alle ferie. Si tratta dei permessi retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, riconosciuti a coniuge, parenti e affini entro il secondo grado, oppure entro il terzo grado se i genitori o il coniuge della persone con handicap grave hanno più di 65 anni, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano mancanti.
I permessi di tre giorni previsti per i portatori di handicap, “si inseriscono nell’ambito della tutela dei disabili predisposta dalla normativa interna (in primis, dagli articoli 2, 3, e 38 della Costituzione) e internazionale”. Per esempio, la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 18/2009.
La Convenzione Onu “prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità”. Quindi, l’interpretazione della norma a favore dei caregiver deve evitare che “l’aggravio dei congiunti di portatori di handicap nella fruizione dei permessi possa vanificare le esigenze di tutela” e “scongiurare qualsiasi incidenza negativa sull’utilizzo dei permessi medesimi”.
(Fonte: tratto dall'articolo)