La Cassazione ha accolto il ricorso di una nonna di Livorno contro la Corte d’Appello di Firenze che nel 2014 aveva dato lo stato di adottabilità della nipote, nata nel 2012.
La figlia della signora, con problemi psichici, aveva lasciato la bambina alla madre. I giudici però avevano negato l’affido alla nonna malgrado la sua richiesta e il fatto che il suo compagno fosse disponibile, in quanto la donna non era spostata.
I giudici della Cassazione hanno invece sancito che, «di fronte a una manifestata e seria disponibilità dei nonni a prendersi cura del minore» tale disponibilità - afferma la sentenza 13431 - «deve essere concretamente accertata e verificata e può valere ad integrare il presupposto giuridico per escludere lo stato di abbandono» nonni, anche se si tratta di single o conviventi non sposati, «se manifestano una seria disponibilità a prendersi cura dei minori».
Hanno inoltre sottolineato la mancanza di un controllo sull’effettiva capacità ad accudire la bambina della nonna nonostante la sua chiara disponibilità ad accoglierla. La Cassazione ha anche dissentito, infine, sulla decisione di dichiarare lo stato di abbandono solo per i disturbi di personalità e di umore della madre biologica.
(Sintesi redatta da: Balloni Flavia)