Abbiamo trattato il congedo straordinario in tutti i suoi aspetti, molti dubbi ha lasciato il diritto di priorità per assistere il familiare con handicap grave (legge 104 art.3 comma 3). In quest’articolo, cercheremo di dare tutte le informazioi sul diritto di priorità e quando è intervenuta la Corte costituzionale ad ampliare la platea degli aventi diritto. Quattro sentenze della Corte Costituzionale hanno ampliato la platea degli aventi diritto, attribuendo tale diritto ai fratelli conviventi anche in caso di inabilità dei genitori, al coniuge e ai figli conviventi. L’art. 4 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n.119 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2011 ed entrato in vigore l’11 Agosto 2011, ha modificato l’art. 42 – comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Le novità introdotte non hanno variato la platea dei fruitori, ma hanno stabilito un preciso ordine di priorità per l’accesso al beneficio che è fissato come segue:
- coniuge convivente con la persona con disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 158 del 18.4.2007) e componenti dell’unione civile conviventi equiparati al coniuge dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (detta legge Cirinnà);
- in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i genitori anche adottivi;
- in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i figli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 19 del 26.1.2009);
- in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i fratelli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 233 del 6.6.2005);
- e in ultimo, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 18 luglio 2013).
(Fonte: tratto dall'articolo)