Nel momento in cui davanti al Tribunale l’ex coniuge decide di capitalizzare l’assegno di divorzio e opta per avere subito una somma una tantum, perde il diritto alla eventuale pensione ai superstiti. Senza l’assegno mensile si spezza anche il filo economico che tiene legati i due contendenti. Con l’assegno invece il filo resiste, anche nel caso in cui il defunto contragga un nuovo matrimonio, lasciando il coniuge e l’ex coniuge. In questa ipotesi le due persone si spartiscono la pensione nella misura indicata dal Tribunale entro il tetto del 60% di quella del defunto. Si crea una specie di piccolo condominio a due, nel quale l’amministratore (cioè il giudice) stabilisce la ripartizione non delle spese ma dei proventi. La cosa cambia se le nuove nozze sono contratte da parte di chi è rimasto in vita, in questo caso la persona perde immediatamente il diritto alla propria quota di pensione. E se la pensione la prendevano in due (coniuge ed ex) l’uscita di una persona dalla titolarità della prestazione fa maturare all’altra il diritto all’intera pensione.
(Sintesi redatta da: Flavia Balloni)