Il Consiglio dei Ministri ha approvato il "Decreto Rilancio", una maxi manovra da 55 miliardi per proteggere imprese, famiglie e lavoratori dai danni del Coronavirus e aiutare la ripresa.
Capisaldi del provvedimento sono i fondi alla sanità e alla protezione civile, il rinnovo di tutti gli ammortizzatori sociali, la creazione di un bonus per colf e badanti e di uno strumento ad hoc, il Reddito di emergenza, per le famiglie più in difficoltà.
Un cospicuo numero di famiglie si serve dell’aiuto di badanti per assistere anziani, specie se non autosufficienti. In Italia si stima che un gran numero di queste siano impiegate senza un contratto regolare. Il decreto rilancio, oltre a prevedere una indennità mensile, stabilisce una sorta di sanatoria per far emergere tali situazioni che, durante l’emergenza sanitaria, si sono spesso “interrotte” a causa della impossibilità di certificare gli spostamenti delle assistenti familiari (non conviventi) nelle case degli anziani e dei disabili. Le disposizioni che riguardano il settore contenute nel "Decreto Rilancio" prevedono che, ai lavoratori domestici con contratti di lavoro in essere al 23 febbraio 2020, superiori 10 ore settimanali, sia riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. L’indennità sale a 600 euro per i contratti superiori a 20 ore settimanali;
Riguarda sempre il settore colf e badanti anche la norma del decreto che prevede la regolarizzazione dei migranti impiegati a nero in agricoltura. Si potrà presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto tra il 31 ottobre 2019 e il 31 gennaio 2020, potranno richiedere un permesso temporaneo di 6 mesi.
Le istanze non potranno essere presentate da datori di lavoro che siano stati condannati negli ultimi 5 anni per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento di minori. Non sono ammessi a queste procedure i cittadini stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione.