La Corte di Giustizia europea ha ampliato di recente il concetto di «diritto di visita» dei nonni ai nipoti in caso di separazione dei genitori. Un regolamento Ue lo prevede (Reg. CE n.2201/2003). La Corte europea ha chiesto di interpretare tale regolamento a favore dei nonni. I giudici di Lussemburgo si sono pronunciati così dopo avere esaminato il caso di una cittadina bulgara, nonna di un ragazzo di 16 anni, che era andato a vivere in Grecia dopo il divorzio dei genitori. La questione non è nuova in Italia dove l’articolo 317-bis del codice civile, dal 2014, tutela il diritto di visita dei nonni ai nipoti minorenni di genitori separati o divorziati. Il Codice stabilisce che anche gli “ascendenti” hanno il diritto di “mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”. Nello specifico, il Codice civile stabilisce che, se l’ascendente (cioè il nonno o la nonna) si vede negato questo diritto può ricorrere al tribunale dei minorenni del luogo in cui risiede il minore. Se è il nipote a non voler frequentare i nonni, decide il tribunale dopo averlo ascoltato (se ha almeno 12 anni o, se di età inferiore, dimostra la capacità di discernere) e dopo aver interpellato il genitore che difende il diritto di visita. La giurisprudenza italiana meno recente annovera due sentenze della Cassazione (n.1115/1981 e n.9606/1998) in base alle quali, il divieto di un genitore alla frequentazione dei figli con i nonni (e con gli altri parenti più stretti come zii o cugini) è giustificato solo se ci sono serie e comprovate ragioni che sconsigliano tale rapporto. Più recenti sentenze del Tribunale di Venezia (decreto del 07.11.2016) e della Corte di Appello di Salerno (decreto del 04.02.2016), sostengono che il diritto di visita degli ascendenti non appartiene ai nonni ma ai nipoti e incontra un limite oggettivo nella necessità di “tutelare l’interesse del minore, la sua crescita ed il suo equilibrio”.
(Sintesi redatta da: Carrino Antonella)