I titolari di pensioni estere possono usufruire del regime fiscale al 7% se, come da articolo 24-ter (Dpr 917/1986) della legge di bilancio 2019, trasferiscono la residenza in un comune del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20mila abitanti. I pensionati possono applicare “selettivamente” il regime, escludendo i redditi prodotti in uno o più Paesi esteri, che saranno tassati con le regole ordinarie e per i quali si potrà fruire del credito per imposte estere, ove si verifichino fenomeni di doppia imposizione. E’ però prevista la cessazione del beneficio fiscale in caso di ritardato pagamento della l’imposta e, in caso di revoca o decadenza dal regime, non sarà più possibile richiederlo.
(Sintesi redatta da: Balloni Flavia)