Una immensa platea di caregiver (centinaia di migliaia in Italia e milioni in Europa) assiste i malati oncologici. Ogni anno, nel nostro Paese, 183 mila nuovi casi di tumore sono diagnosticati in persone che hanno oltre 70 anni. Il 60% dei 3 milioni di malati o lungoviventi oncologici ha più di 60 anni. Secondo le ultime proiezioni dell'American Society of Clinical Oncology (2017), nella nostra parte del pianeta nel 2040 il 70% dei pazienti oncologici sarà over 65. Cresce in modo esponenziale la domanda di assistenza informale comprimendo la vita e le capacità produttive di molti adulti. Per questa immensa platea di caregiver è necessario un sistema di misure compensative per adattare la propria vita lavorativa e familiare. Nell’ultima legislatura tre disegni di legge (n.2048- 2218 e 2266 ) tentano di definire un quadro normativo della materia. Nella redazione del testo unificato presentato alla XI Commissione del Senato le peculiarità di ognuno dei tre disegni di legge si sono perse. Il disegno n. 2218 sembra il più completo e organico tra le tre proposte ma limita la sua operatività al caregiver familiare ( chi, in ambito domestico, si prende cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o un affine dentro il secondo grado, convivente e riconosciuto invalido civile al 100 % necessitando di assistenza globale e continua). Sarebbero così esclusi dall'ambito di applicazione della legge tutti i prestatori volontari di assistenza, perché privi del requisito della convivenza. La normativa europea in materia si basa sul recentissimo “Pilastro Europeo dei diritti sociali” proclamato da Parlamento, Consiglio e Commissione, che all'art. 9 recita: “(I genitori) e le persone con responsabilità di assistenza hanno diritto a un congedo appropriato, modalità di lavoro flessibili e accesso a servizi di assistenza. Gli uomini e le donne hanno pari accesso... (omissis) e sono incoraggiati a usufruirne in modo equilibrato” ed è importante ricordare che, sebbene le previsioni normative siano dettate con riguardo ai lavoratori dipendenti, secondo l'art. 12 del Pilastro, anche “i lavoratori autonomi hanno diritto ad un'adeguata protezione sociale".
(Sintesi redatta da: Carrino Antonella)