Il bonus barriere da gennaio 2024 si applica esclusivamente per gli interventi aventi per oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, escludendo ogni altro tipo di intervento previsto dal Dm 236/89. Cessione del credito e sconto in fattura restano solo per quegli interventi eseguiti sulle parti comuni dei condomini con destinazione abitativa e sulle singole unità immobiliari da persone fisiche che destinano l’immobile ad abitazione principale e che abbiano un reddito Isee non superiore a 15mila euro con quoziente familiare, oppure che hanno nel proprio nucleo familiare un disabile accertato ai sensi della legge 104/92.
Saranno quindi esclusi dallo sconto in fattura (non dal bonus) tutti gli interventi eseguiti su edifici non residenziali e tutte le spese sostenute da soggetti diversi dai condomini e dalle persone fisiche in possesso dei requisiti su indicati. Con la nuova edizione del bonus barriere architettoniche 75%, però, non resta in dubbio quali persone con disabilità, si sia voluto tutelare.
Con il principio introdotto, infatti, si definisce che l’abbattimento delle barriere è vincolato all’esclusiva mobilità verticale, quindi si delineano dei distinguo sulla condizione umana e sulle altre disabilità. L’adeguamento dei servizi igienici, per la “messa a norma” delle porte e degli spazi e per tutti gli interventi che, pur essendo volti a eliminare ostacoli fisici e funzionali negli edifici, non riguardino la mobilità verticale sono stati cancellati, come è stata cancellata la possibilità di adeguamento a tutte le strutture non definite condomini residenziali.
(Sintesi redatta da: Nardinocchi Guido)