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Immotivate disparità di trattamento tra prestazioni socio-sanitarie residenziali e domiciliari

Prospettive assistenziali, 1/2020, 2021, pp.30-31

Il malato non autosufficiente ricoverato dall’Asl locale in Rsa beneficia della copertura del 50% della retta. Nelle cure domiciliari per gli stessi pazienti non viene quasi mai riconosciuta l’assunzione da parte della sanità del 50% dell’onere economico nell’ambito di un progetto di assistenza individuale (Pai).


L’art. 30 dei cd nuovi Lea prevede che nell’ambito dell’assistenza residenziale e semiresidenziale alle persone non auto-sufficienti, i trattamenti di lunga assistenza, recupero e mantenimento funzionale siano a carico del SSN per una quota pari al 50% della tariffa giornaliera.


Parliamo, ad esempio, di prestazioni di tipo medico, infermieristico e fornitura di dispositivi medici e preparati per nutrizione artificiale.
Coerente col favorire gli interventi che favoriscono la permanenza degli assistiti al proprio domicilio, il SSN garantisce a queste stesse persone non autosufficienti anche la possibilità di inserirsi in percorsi assistenziali a domicilio che prevedono trattamenti medici, riabilitativi e infermieristici.

Si tratta delle cure domiciliari che per il legislatore, si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia come previsto dal Decreto presidenziale del 14/2/2001 che chiama in causa direttamente le Regioni.
Pertanto, ai sensi del comma 4, “le cure domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza. Le suddette prestazioni, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni, sono interamente a carico del SSN per i 30 giorni successivi alle dimissioni ospedaliere e per il 50% neo giorni successivi".

Dunque, mentre tutte le prestazioni previste per l’assistenza residenziale o semi-residenziale sono regolate a livello nazionale, nelle cure domiciliari, pur essendo i pazienti gli stessi, viene stabilito che siano le Regioni a disciplinare i modelli di erogazione delle prestazioni che il SSN è comunque tenuto ad assumere a proprio carico per il 50% nelle situazioni di lungo assistenza domiciliare.

Il dato di fatto è che il mancato riconoscimento della compartecipazione sanitaria alle spese per la lunga assistenza del malato cronico non autosufficiente determina un’evidente disparità di trattamento tra chi è malato cronico non autosufficiente curato a domicilio (con maggiori oneri su sé e i suoi familiari) e chi è degente nelle strutture ospedaliere in riabilitazione e lungodegenza e in Rsa, dove tutte le componenti “non professionali” vengono erogate con oneri a totale o parziale carico sanitario.

(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)

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Autore (Cognome Nome)
Casa Editrice, città
Collana
Anno Pubblicazione2021
Pagine30-31
LinguaItaliano
OriginaleSi
Data dell'articolo19000101
Numero1/2020
Fonte
Approfondimenti Online
FonteProspettive assistenziali
Subtitolo in stampaProspettive assistenziali, 1/2020, 2021, pp.30-31
Fonte da stampare(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)
Volume
Approfondimenti
Attori
Parole chiave: Assistenza Domiciliare Integrata Residenza Sanitaria Assistenziale Piano assistenziale individualizzato