La Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell’articolo 38, della legge n. 448 del 2001, che stabiliva che i benefici incrementativi spettanti agli invalidi civili totali sono concessi ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni, anziché ai soggetti di età superiore a 18.
E' il riconoscimento dell'inadeguatezza degli attuali 286,60 euro riconosciuti a un invalido civile al 100%, poiché, recita la sentenza «le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i diciotto anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento».
Nella sentenza si riconosce anche all’assegno di accompagnamento, la prestazione che si somma alla pensione di inabilità, una funzione «compensativa». Questa misura potrebbe avere dei costi per lo Stato molto variabili, da un minimo di 200 milioni fino a un massimo di 1,5 miliardi, dipende su quale reddito di riferimento si voglia operare, del nucleo familiare o del beneficiario.
Nel 2019 le pensioni si inabilità per invalidi civili totali pagate dall'Inps sono state 288.300, con una spesa di 1,1 miliardi.
(Sintesi redatta da: Balloni Flavia)