Gli anziani sono la “categoria” più trascurata dai legislatori. È un tema spesso dibattuto da giuristi e politici, che si trovano però divisi sulla risposta a una domanda fondamentale: possiamo considerare le persone anziane in grado di autodeterminarsi, capaci di scegliere? «Questo assunto, infatti, non è condiviso. Non solo dal punto di vista giuridico ma anche socio-culturale», ha precisato Maria Giulia Bernardini, ricercatrice in Filosofia del diritto alla facoltà di giurisprudenza dell’università di Ferrara al convegno “Anziani: dignità, relazioni e cure”, (Erickson, Trento, 14 e 15 ottobre). “Invecchiamento attivo”, “invecchiamento in salute” sono termini che si trovano anche all’interno delle politiche europee e sui documenti delle principali istituzioni internazionali, come l’Oms.
Attraverso queste espressioni ci si propone di affermare una nuova cultura dell’anzianità al cui interno, però, di solito, il soggetto anziano è riconosciuto come eguale in quanto è anch’egli attivo, dinamico, in grado di reinventarsi dopo la pensione e partecipare così alla vita sociale, culturale ed economica. In ogni caso manca una convenzione delle Nazioni Unite che tuteli i diritti delle persone anziane, c’è un progetto ma è fermo dal 2012. La carenza è in parte colmata dall’art. 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che riconosce i diritti delle persone anziane di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. Un diritto rafforzato dall’art. 21 della stessa Carta, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata anche sull’età.
«Gli anziani sono titolari di tutti i diritti e non solo di quelli che riguardano le sfere socio-sanitaria, assistenziale e previdenziale, legate ai bisogni – spiega la giurista – anche se di fatto accade che solo chi è capace di invecchiamento attivo e di partecipare al mercato (diventando un protagonista della silver economy) viene riconosciuto del diritto di autodeterminazione».
Infatti, per i “vecchi” fragili e non autosufficienti questo riconoscimento è incerto, o “in bilico”. E molto spesso la loro condizione di vulnerabilità porta a parlare di una incapacità giuridica o a presumerla. Senza perdere di vista l’art. 3 della Costituzione italiana sull’uguaglianza: non menziona espressamente l’anziano ma fa riferimento a ogni altra condizione possibile. Poi c’è la convenzione Onu sulle persone con disabilità, in particolare l’articolo 12, da applicare anche agli anziani.
(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)