Aliquota ridotta al 4% per i condomìni che investono nella realizzazione di interventi volti a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
L’agenzia delle Entrate ha recentemente ribadito l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata per la realizzazione delle opere finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche, sempreché l’intervento sia realizzato conformemente alle peculiarità tecniche previste dalla norma. Infatti, in linea con quanto già precedentemente affermato nella risoluzione n. 70/E del 2012, l’Agenzia ha chiarito che, trattandosi di un’agevolazione oggettiva, riferita ai trasferimenti dei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia soggetto portatore di handicap, la realizzazione delle suddette opere possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 4% nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall’articolo 8.1.13 del Dm 236 del 1989.
La realizzazione delle opere può beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 4% solo se rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall’articolo 8.1.13 del Dm 236/89.
(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)