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Vaciago Marina

La galera non è un paese per vecchi

www.camerapenalemilano.it, 04-02-2015

L’art 7 della legge 5 dicembre 2005 n.25 ha introdotto la possibilità per i condannati ultrasettantenni, di scontare la pena ai domiciliari, salvo che si tratti di detenuti di particolare pericolosità. Che cosa si intende per particolare pericolosità? Risponde la Cassazione “Il giudice è tenuto a dar conto dell’esistenza di esigenze cautelari di intensità così elevata e straordinaria da rendere in concreto inadeguata ogni altra misura”.

Ci si domanda, se non sia contrario al senso di umanità il fatto di tenere in carcere una persona di oltre 80 anni, ammalata, in sedia a rotelle, che certamente non può più nuocere a nessuno e che magari abbia già trascorso in carcere l’ultima frazione di vita utile che un essere umano si può aspettare di vivere.

C’è un’importante premessa da fare: per gli anziani il tempo, non è percepito come più lungo, ma come molto più prezioso. Il protrarsi della carcerazione si pone ad una lontananza siderale dalla responsabilità di ritrovare e ricostruire se stessi, imposta dall’art. 27 della Costituzione.

Non dimentichiamo che la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità dell’ergastolo sulla base del presupposto che il condannato, scontati 26 anni, possa cominciare ad uscire e nel frattempo, rifarsi una vita, studiare, imparare un mestiere, ma che cosa può progettare per il suo futuro un ottantenne ammalato e solo?

Eppure, in molti casi, il ritornello è lo stesso “le condizioni di salute sono stabili e sotto controllo e il detenuto può essere curato in carcere o, all’occorrenza, in ospedale”, la pericolosità si deduce dal delitto commesso 20 anni prima.

Tuttavia la Cassazione ha spesso ribadito che: “E’ immanente al vigente sistema normativo una sorta di incompatibilità presunta con il sistema carcerario del soggetto che abbia compiuto 70 anni, sicchè l’indagine del giudice in ordine alle infermità che lo affliggono ed alla loro compatibilità con lo stato detentivo non è decisiva, seppur utile, mentre è determinante l’accertamento della sussistenza di circostanze eccezionali, tali da imporre l’inderogabilità dell’esecuzione stessa.”(vedasi per tutte Cass.I, 12.2.2001 n°16183 CED). “A fronte di questo quadro- continua la Corte- deve essere concretamente dimostrato il profilo della perdurante pericolosità sociale, profilo questo che, solo ove sussistente, consente di privare della libertà personale, con la misura più rigorosa, persona di età così avanzata, in contemperamento dei diversi interessi in gioco ed in armonia con i principi costituzionali posti a presidio di diritti fondamentali, quali quello della salute e della sicurezza pubblica”.

Tuttavia la giurisprudenza più recente si è allineata su tendenze meno garantiste: in tal senso va considerato l’attuale orientamento ad ammettere il differimento della pena solo se il detenuto non può essere curato in carcere, anche se, all’esterno, potrebbe essere curato meglio.

(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)

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LinguaItaliano
OriginaleSi
Data dell'articolo2015-02-04
Numero
Fontewww.camerapenalemilano.it
Approfondimenti Onlinewww.camerapenalemilano.it/it/781/news/la-galera-non-%C3%A8-un-paese-per-vecchi.html
Subtitolo in stampawww.camerapenalemilano.it, 04-02-2015
Fonte da stampare(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)
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Parole chiave: Detenuti