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Cembrani Fabio

La tutela della persona anziana non autosufficiente

Prospettive Sociali e Sanitarie, 1-2 2024, 2024, pp.27-29

La riforma della Legge 23 marzo 2023 in favore delle persone anziane alla quale ha fatto seguito il primo decreto attuativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2024, sarebbe dovuta avvenire introducendo, in via sperimentale e progressiva, una prestazione universale “graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle indennità e alle ulteriori prestazioni” statali (art. 35, comma 2, lettera a), n. 1). 

L’idea era di “promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti” (art. 5, comma 2, lettera a) così da dare una più moderna dimensione ad un cash economico concepito più di 40 anni fa, liberamente spendibile, erogato o al solo titolo di disabilità come quella dei ciechi assoluti, o nell’ipotesi in cui la persona disabile si trovi “nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” e/o che “non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” richieda “un’assistenza continua”, indipendentemente dal reddito, non soggetto a tassazione e gravante sulla fiscalità generale; e di graduarlo economicamente in relazione all’intensità del bisogno assistenziale e di cura con una base economica minima, in ogni caso non inferiore a quella data dall’indennità di accompagnamento (al momento, 531,76 euro mensili per 12 mensilità).

L’ obiettivo è stato però tradito pur a fronte dell’introduzione, in via transitoria (dal 1º gennaio 2025 al 31 dicembre 2026) e comunque sperimentale, della cosiddetta “prestazione universale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonoma delle persone anziane non autosufficienti” (art. 34, comma 1). Ciò perché questo nuovo intervento sarà un cash fisso, determinato in misura forfettaria e senza quella gradualità indicata dalla legge delega, destinato a una ridottissima platea di persone anziane non autosufficienti, non a libera spendibilità essendo vincolata all’acquisto di servizi di cura e di assistenza forniti da imprese qualificate in questi settori. 

Al punto tale che, laddove questa quota non venga utilizzata in tutto o in parte, il beneficiario sarà “tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto” (art. 36, comma5). Nessuna gradualità, né dell’indennità di accompagnamento (che continuerà ad essere riconosciuta sulla base di criteri clinici opinabili e incerti), né, tanto meno, dell’assegno di assistenza che sarà percepibile, dall’anno prossimo, non da tutti gli anziani non autosufficienti ma da una coorte selezionata di persone avendo il Governo previsto un vincolo legato all’età anagrafica del richiedente ed un rigidissimo sbarramento reddituale (over 80 non autosufficienti, già titolari dell’indennità di accompagnamento, con un ISEE non superiore a 6.000 euro/anno, che si trovano in uno “stato di bisogno assistenziale gravissimo”. 

La delega parlamentare è stata però complessivamente tradita non solo a causa della modestissima copertura finanziaria ma soprattutto per la provvisorietà delle idee, che dovrebbero correggere le ampie disuguaglianze territoriali che esistono nei piani regionali/provinciali assistenziali dedicati agli anziani. La mancata riforma dell’indennità di accompagnamento è un esempio di occasione sprecata. Si poteva procedere in questa direzione perché la delega parlamentare lo consentiva ma si è deciso di non farlo lasciando i forti elementi di iniquità che caratterizzano questo datato istituto assistenzialistico, probabilmente per non turbare gli interessi corporativi che continuano a frazionare la disabilità, privilegiando alcune categorie di persone: soprattutto quelle a cui l’indennità di accompagnamento viene assegnata al solo titolo della minorazione (nel caso dei ciechi assoluti), indipendentemente dal loro reale fabbisogno assistenziale e dalla loro situazione patrimoniale.

(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)

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Autore (Cognome Nome)Cembrani Fabio
Casa Editrice, città
Collana
Anno Pubblicazione2024
Pagine27-29
LinguaItaliano
OriginaleSi
Data dell'articolo19000101
Numero1-2 2024
Fonte
Approfondimenti Online
FonteProspettive Sociali e Sanitarie
Subtitolo in stampaProspettive Sociali e Sanitarie, 1-2 2024, 2024, pp.27-29
Fonte da stampare(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)
Volume
Approfondimenti
Cembrani Fabio
Attori
Parole chiave: Invecchiamento attivo Legislazione nazionale Servizi assistenziali Welfare