L’amministrazione di sostegno può costituire oggi lo strumento giuridico di protezione “principe” per chi da solo “non ce la fa”, coniugando in maniera equilibrata l’esigenza di tutela del beneficiario con la necessità di assicurare al beneficiario stesso il rispetto della sua storia, della sua identità, dei suoi desideri e soprattutto delle sue autonomie. L’entrata in vigore della legge 6/2004, avente la “finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” 1.ha arricchito il nostro ordinamento di una nuova figura e di un ulteriore strumento di protezione giuridica: “l’amministrazione di sostegno” 2.Ma chi è l'amministratore di sostegno? È la persona nominata con decreto dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, chi per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte all’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
(Fonte: tratto dall'articolo)