Gli anziani dementi sono tra i principali destinatari della Legge n. 6/2004 che presenta l’Amministratore di Sostegno, il più recente istituto di protezione che ha la funzione di tutelare le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia. Per quanto riguarda gli anziani, occorre ricordare che nessun familiare può sostituirsi all’interessato quando non è più nella condizione di firmare o di esprimere chiaramente la propria intenzione. Neanche un medico può decidere le cure e l’assistenza adeguate per il proprio assistito. Nelle RSA la conseguenza è che sembra tutto debba essere ricondotto alla figura dell’Amministratore di Sostegno, nominato dal Giudice tutelare. La nomina di un Amministratore di Sostegno implica l'espletamento di un insieme di iter burocratici faticosi e costosi per Giudici tutelari, cancellerie e assistenti sociali. La recente sentenza di un Giudice tutelare sembra ora aprire le porte a un modo diverso di considerare necessaria la nomina di un Amministratore di Sostegno. Infatti la sentenza in questione, che riguardava la firma per la richiesta di un medico di dotare il letto di una paziente di spondine, si è espressa rigettando la nomina di un ADS perché nel caso "non si ravvisano elementi per aprire un’ADS in quanto i mezzi di protezione e tutela possono essere approntati senza necessità di aprire un’ADS". Con tutta probabilità con questa nuova sentenza, sono state gettate le basi per rendere più fluido questo farraginoso meccanismo con cui gli Assistenti Sociali delle RSA hanno a che fare tutti i giorni nell’esercizio della loro professione.
(Fonte: tratto dall'articolo)