Secondo le conclusioni dell’ordinanza 14500, è lecita l’istallazione di un ascensore esterno anche se questo va a limitare le misure della servitù di passaggio. In un primo tempo era stato accolto dal Tribunale il ricorso dei titolari della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, che avevano fatto causa al condominio perché l’ascensore riduceva il passaggio. La Corte d’Appello di Torino ha però ribaltato il verdetto, dopo aver accertato che la soluzione alternativa proposta dai titolari della servitù era inadeguata, sottolineandone le difficoltà di raggiungimento dell’ascensore da parte di persone con inabilità fisica e anche per i costi elevati. La Corte di Cassazione ha confermato le conclusioni della Corte d’appello evidenziando la tendenza a un’interpretazione giurisprudenziale orientata al superamento delle barriere architettoniche concludendo che tra le «facoltà di godimento del fondo servente, che il diritto di passaggio su esso gravate non può obliterare, vi sono certamente quelle finalizzate a consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione da parte di qualsiasi portatore di handicap o persona con ridotta capacità motoria» proprio nella prospettiva di una «dimensione dei valori della persona, di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in genere».
(Sintesi redatta da: Balloni Flavia)