La Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte ha confermato il divieto di sottoporre agli utenti delle Rsa in convenzione con l’Asl (che paga, quindi, la loro quota sanitaria) contratti o accordi privati per il ricovero, dichiarando illegittima la richiesta di sottoscrizione di «contratti di ospitalità» per il ricovero nelle Rsa di pazienti anziani malati cronici non autosufficienti, quando questo sia stato autorizzato da parte del Servizio sanitario nazionale.
Resta salva solo la facoltà per i gestori privati, convenzionati con l’ente pubblico, di ricorrere a contratti per la definizione di eventuali prestazioni extra, non comprese nella retta di ricovero stabilita nell’accordo con l’Asl, prestazioni che in ogni caso non sono obbligatorie. Le comunicazioni della Regione Piemonte riguardano le Rsa La Trinité di Torino e San Matteo di Nichelino. Confermano l’illegittimità delle principali condizioni ricorrenti nei contratti di queste due strutture, le cui condizioni sono però comunissime a contratti somministrati – illegittimamente – in molte altre strutture.
Più in dettaglio, è illegittima la previsione di un «garante» del ricovero del malato non autosufficiente e del pagamento della retta a suo carico. Solo l’Asl può disporre inserimenti e/o dimissioni dalle strutture di pazienti presi in carico dal Servizio sanitario, in quanto «nei casi in caricoal SSN, qualsiasi intervento deve essere concordato con l’ASL di competenza (che deve, in ogni caso, garantire la continuità assistenziale) e il familiare di riferimento».
L’eventuale cauzione richiesta deve essere fruttifera e, nel caso in cui il paziente riceva l’integrazione economica da parte dell’Ente gestore della funzione socio-assistenziale(Comune o Consorzio), tale cauzione non è dovuta. Le strutture non possono disporre autonomamente aumenti delle rette. Non possono essere richiesti interessi di mora per eventuali ritardi nel pagamento della retta, poiché «nessun provvedimento regionale stabilisce una penale per il ritardato pagamento della retta», così come non possono essere previste generiche «spese di segreteria».
Sul punto dei trasporti da e per la struttura, la Regione precisa che il trasporto in ambulanza per il rientro da ricoveri ospedalieri è sempre a carico dell’Asl competente, mentre il trasporto in ambulanza per prestazioni non erogabili direttamente in Rsa è a carico dell’Asl nei casi in cui il paziente percepisca l’integrazione della retta alberghiera da parte del Comune/Consorzio dei servizi socio-assistenziali.
(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)