Se il pensionato si sposa dopo i 70 anni e il coniuge superstite è più giovane di 20 anni, la pensione di reversibilità è ridotta in caso di matrimonio sotto i 10 anni.
Dal 1° gennaio 2012, in applicazione dell’art 18 comma 5 della legge 111/2011, è scattata una regola particolare – ribattezzata anti-matrimoni di comodo – che interessa la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell’aliquota percentuale della pensione indiretta o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto. Per questa via si sono voluti evitare possibili abusi attraverso matrimoni più o meno fittizi con pensionati ultrasettantenni, anche se non vi è dubbio che l’operazione presenta elementi di discutibilità.
In pratica, nel caso in cui il pensionato si sposi dopo i 70 anni e la differenza di età con il consorte sia superiore a 20 anni, la norma stabilisce una riduzione dell'importo della pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite quando gli anni di matrimonio sono inferiori a 10. Pertanto la quota ordinaria della pensione di reversibilità, pari al 60%, viene ridotta del 10% per ogni anno mancante ai 10 anni di vita coniugale. Nei casi di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.
Così se il coniuge superstite più giovane di 20 anni è convolato a nozze con un pensionato over 70 e il matrimonio è durato 10 anni, può godere dell’intera quota della pensione di reversibilità (60%); se invece il matrimonio è durato 5 anni la pensione di reversibilità viene ridotta del 50%.
Da sottolineare comunque che non è prevista alcuna riduzione in presenza di figli di minore di età, studenti, ovvero inabili.
Si precisa che il diritto alla pensione ai superstiti non viene meno anche se il trattamento è erogato in forma ridotta e resta invariato il regime di cumulabilità previsto dalla legge 335/95 (articolo 1 comma 41) che regola il cumulo tra pensione di reversibilità e redditi del coniuge superstite.
(Fonte: tratto dall'articolo)