Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di una società che intendeva aprire una sala scommesse nel comune di Casciana Terme - Lari, in provincia di Pisa. L’apertura della sala scommesse è impedita da quanto previsto nel Regolamento finalizzato a contrastare la diffusione delle sale giochi sul territorio che fa riferimento alla legge regionale della Toscana sulla dipendenza dal gioco d’azzardo. La sala scommesse sarebbe venuta a trovarsi a meno di 500 metri da due “luoghi sensibili” indicati nel Regolamento: un giardino pubblico e una struttura turistico-ricettiva extralberghiera. L’organo giurisdizionale ha confermato la legittimità di individuare nei giardini pubblici un luogo sensibile, perché ciò che rileva, è la circostanza che in questi luoghi si verifichino, per lungo tempo o a più riprese, aggregazioni o concentrazioni di soggetti particolarmente esposti al rischio della ludopatia e tanto accade anche per i giardini pubblici, frequentati notoriamente da persone giovani e anziane, categorie meritevoli della massima protezione secondo un principio di massima cautela da applicarsi in questa materia. Inoltre, il Consiglio di Stato ribadisce che “le misure volte alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito (c.d. ludopatia o GAP – gioco d’azzardo patologico) come quella in questione – consistente nella imposizione di una distanza minima delle sale giochi e scommesse dai luoghi c.d. sensibili e, cioè, nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili o comunque in condizioni contingenti di difese ridotte rispetto alla tentazione del gioco d’azzardo e all’illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni – rientrano principalmente nella materia della tutela della salute (v., ad esempio, Corte cost., 11 maggio 2017, n. 108 nonché Cons. St., sez. V, 11 luglio 2018, n. 4224, Cons. St., sez. III, 10 febbraio 2016, n. 578).
(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)