Quando la famiglia si divide, non si può pretendere l’aiuto degli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dà il proprio contributo, se l’altro è in grado di mantenere i figli. Questo perché sono i genitori ad avere, in prima battuta, l’obbligo di mantenere i figli. Solo se questi non hanno mezzi sufficienti, entrano in gioco gli altri ascendenti, a partire dai nonni che, come prevede l’articolo 316-bis del Codice civile, «sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli».
Sono questi alcuni degli aspetti chiariti dai giudici, che a più riprese si sono pronunciati per precisare il perimetro e le condizioni dell’obbligo dei nonni di mantenere i nipoti. In particolare, il Codice prevede, nell’ambito dell’esercizio della complessiva responsabilità genitoriale, l’obbligo in capo a ogni genitore di provvedere alle esigenze dei figli in misura proporzionale alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro.
Nel caso della cessazione della vita in comune della famiglia, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori è assicurato con a previsione da parte del giudice, di un assegno periodico (articolo 337-ter). Se poi i genitori non hanno i mezzi per mantenere i figli, entra in gioco l’obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari.
(Sintesi redatta da: Nardinocchi Guido)