La lettera di opposizione alle dimissioni e richiesta delle continuità terapeutica prevede la possibilità che il malato sia trasferito – senza mai interrompere la presa in carico da parte del servizio pubblico – in un percorso di cura post ospedaliero, Casa di cura o anche Residenza sanitaria assistenziale (in questo caso con l’attivazione senza soluzione di continuità della convenzione, cioè la copertura del 50% della retta totale a carico del Servizio sanitario e non vincolata alla situazione socio-economica dell’utente).
Difficile, invece, il trasferimento in continuità delle cure di un paziente a domicilio, anche se la lettera ne prevede l’eventualità, perché le cure informali a domicilio per pazienti non autosufficienti (cioè quelle prestate da assistenti famigliari o, volontariamente, dai famigliari) non sono riconosciute dalla legge e quindi non vengono considerate come percorso di presa incarico dell’utente in continuità delle cure. In ogni caso, è bene chiarire che l’opposizione presentata dall’utente o dai suoi famigliari/rappresentanti non è un rifiuto di qualsiasi trasferimento, ma all’uscita del malato dal Servizio sanitario, inteso nel suo complesso di percorsi terapeutici e strutture diverse.
Per sapere cosa dice la legge basta citare i primi due articoli della legge fondativa del Servizio sanitario (la numero 833 del 1978): all’articolo 1 viene previsto che «il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e dal recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio».
Il Servizio sanitario è tenuto a fornire al malato «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata». Insomma, i malati vanno curati sempre e per tutto il tempo necessario (anche a vita), senza che le loro caratteristiche personali (nemmeno quelle della situazione socio-economica) neghino l’accesso alle cure. Ecco a cosa serve la lettera di opposizione alle dimissioni e richiesta della continuità terapeutica: a indirizzare il malato verso la giusta strada dei diritti e delle prestazioni garantite come diritti esigibili e universalistici.
(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)