L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la flat tax al 7% per i pensionati esteri che si trasferiscono al Sud si applica anche in caso di trasferimento in un Comune diverso da quello di prima residenza purché con popolazione fino a 20mila abitanti (dato Istat anno precedente). Il provvedimento chiarisce anche che questa opzione si attiva dalla presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i soggetti hanno trasferito la residenza fiscale e vale per i cinque periodi d’imposta successivi. In dichiarazione, il pensionato dovrà indicare: lo status di non residente in Italia per almeno i cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione; la giurisdizione estera, con cui deve essere in vigore un accordo di cooperazione in materia fiscale, in cui ha avuto l’ultima residenza; gli Stati esteri per i quali non intende avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in relazione ai redditi ivi prodotti (nel qual caso spetta il credito per le imposte estere); lo Stato del soggetto estero che eroga la pensione e l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta del 7 per cento.
(Sintesi redatta da: Balloni Flavia)