Il testo della proposta dilegge delega “Norme per la promozione della dignità delle persone anziane e per la presa in carico delle persone non autosufficienti”, o legge delega sulla non autosufficienza, ora all’esame del Governo, è stato elaborato dalla Commissione “Interventi sociali e politiche per la non autosufficienza” istituita presso il Ministero del Lavoro e Politiche sociali e presieduta dall’ex Ministro Livia Turco. La legge non porta nuovi diritti. Anzi mina quelli esistenti in sanità.
Per i malati e le persone con disabilità non autosufficienti il riferimento dovrebbe essere la legge 833 del 1978, che garantisce il diritto alle cure sanitarie e alle prestazioni definite nei Lea. Queste ultime, benché in parte a pagamento, assicurano tuttavia l’esigibilità del diritto alle prestazioni per le cure di lunga durata. La titolarità della prestazione è del Servizio sanitario: l’utente malato o non autosufficiente partecipa con una quota alberghiera, ma l’Asl deve garantire la prestazione. Siamo dunque nell’ambito del diritto esigibile. La legge delega prevede che siano gli Ats (Ambiti territoriali sociali, afferenti a Comuni) a stabilire chi avrà diritto agli interventi, servizi, attività e prestazioni previste dai Leps. Diritto che, al contrario delle prestazioni sanitarie Lea, nella bozza risulta non universalistico nè esigibile.
La legge delega sulla non autosufficienza sbaglia. Non sono le politiche socio-assistenziali, ma il settore dei servizi sanitari domiciliari che deve farsi carico in primis delle cure domiciliari, in quanto queste sono parte sostanziale della tutela della loro salute ed è per questo che deve essere il Servizio sanitario nazionale a garantirle a tutti i malati, senza distinzione per età, malattia,condizione personale o sociale e senza limiti di durata. Inoltre le persone nonautosufficienti a causa di malattie croniche invalidanti sono malati e in quanto tali, rientrano a pieno titolo nelle competenze nell’articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto fondamentale allas alute di tutti i cittadini, diritto che non è condizionabile alla disponibilità delle risorse.
La legge delega sulla non autosufficienza colloca invece le persone anziane malate croniche non autosufficienti nell’ambito dell’articolo 38 della Costituzione, primo comma, che pone in capo allo Stato, ovvero ai Comuni, gli interventi di politica sociale e socio-assistenziale limitati agli «inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere». Il diritto non è più quindi universalistico, ma è condizionato alle risorse disponibili e la conseguente prestazione è riconosciuta in base alla valutazione socio-economica del richiedente e del suo nucleo familiare. Ma in materia la Consulta è stata chiarissima. con la sentenza n. 275del 2016 secondo la quale «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Infine la bozza di legge delega introduce la «programmazione integrata» come metodo di approccio – o sarebbe il caso di dire «di selezione» – degli utenti non autosufficienti.
(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)