Il Tribunale per i minorenni di Bari ha autorizzato, come richiesto da una coppia di cittadini albanesi regolarmente residenti in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno anche al nonno materno. La coppia, che ha due bambini piccoli di cui uno disabile, aveva fatto domanda per il permesso per il nonno, in base all’articolo 31 del decreto legislativo 286/98. I giudici hanno accolto la domanda perché: “La famiglia risulta perfettamente integrata nel tessuto sociale, dato che ha instaurato relazioni positive sia con connazionali che con cittadini italiani. È indubbio, poi, il ruolo di sostegno del nonno, particolarmente legato ai nipoti: l’allontanamento del quale potrebbe porre in «serio pericolo» lo «sviluppo psicofisico» dei minori. Inoltre, il nonno rappresenta un «aiuto e sostegno» per tutta la famiglia, perché molto attento alle condizioni di salute di uno dei nipoti, gravemente disabile”. Va esclusa la strumentalizzazione delle esigenze dei bambini per legittimare la presenza del familiare, infatti l’articolo 31 D .L. 286/98 permette al familiare del minore di ottenere un permesso temporaneo, non convertibile in permesso per motivi di lavoro. I giudici hanno inoltre ricordato che, come statuito dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, il termine «familiare» debba interpretarsi in senso ampio, comprensivo degli ascendenti.
(Sintesi redatta da: Flavia Balloni)