L’obbligo di mantenimento dei figli minori (art. 148 c.c.) spetta primariamente e integralmente ai loro genitori. Se uno dei due non può o non vuole adempiere, l’altro deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la sua capacità di lavoro. Pertanto, l’obbligo dei nonni, paterni o materni (ascendenti) di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, va inteso come obbligazione, subordinata e sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori. Se uno dei genitori non può contribuire ma l’altro può farlo non ci si può rivolgere ai nonni. Anche il diritto agli alimenti (ex art.433 c.c.), legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.
Lo sancisce la Cassazione civile, sez. VI, con sentenza n. 10419 del 2 maggio 2018.
(Sintesi redatta da: Carrino Antonella)