Una recente sentenza del tribunale di Lecce ha imposto a un nonno paterno di provvedere al versamento mensile alla madre dei tre nipoti, ai quali nessuno dei due genitori riusciva a garantire i mezzi sufficienti ai fini del loro sostentamento. La madre aveva fatto ricorso al tribunale perché il padre da tempo non provvedeva a versare l’assegno di mantenimento dei figli, due dei quali minorenni e nessuno autosufficiente. La donna aveva coinvolto nel ricorso anche i nonni paterno e materno, chiamati a sopperire alla carenza e il nonno paterno, con una pensione di 1.500 euro, costituitosi in giudizio è stato condannato a pagare alla nuora 150 euro mensili. Infatti è un obbligo legale è sancito dall’articolo 316bis del Codice civile: “Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”. Non è la prima sentenza di questo tipo, ma comunque i nonni intervengono anche senza l’obbligo del tribunale: «Il prestito a livello famigliare è diffuso. Difficile però stabilire se serva a coprire le spese di mantenimento».
(Sintesi redatta da: Flavia Balloni)