Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4742 depositata il 13 ottobre 2015 conferma il proprio ormai costante orientamento in base al quale la «normativa sull’Isee è relativa ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale». Per verificare le condizioni economiche della persona che richiede prestazioni e servizi sociali, le Regioni e i Comuni devono dunque attenersi ai criteri generali dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e dal decreto legislativo n. 109/1998 (ora dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013). È pure vero che gli enti erogatori, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998, possono introdurre nei propri regolamenti «criteri ulteriori di selezione dei beneficiari», ma ciò «accanto» all'Isee. Detti criteri non possono però sovrapporsi a quelli che concorrono al computo dell'Isee in quanto altrimenti si «potrebbe surrettiziamente eludere e modificare i criteri fissati dalla normativa primaria con la conseguente violazione delle disposizioni volte a garantire l’uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali sul territorio nazionale».