La Cassazione, con sentenza 38639/2021 depositata il 6 dicembre, ha stabilito che la casa di riposo per anziani rientra tra le attività commerciali e pertanto può essere inibita in condominio. La querelle è iniziata poiché le previsioni regolamentari vietavano di esercitare all’interno delle unità abitative, senza autorizzazione assembleare, «industrie, professioni, laboratori, commerci, arti e mestieri». Come doveva qualificarsi l’attività della casa di riposo? In primo grado era stata ritenuta non commerciale, quindi lecita, non così in appello. Perciò i proprietari dell’appartamento si erano rivolti in Cassazione. Secondo i giudici di legittimità è da accogliere l’analisi della corte territoriale di secondo grado.
«Il termine commercio comprende ogni utilizzazione delle proprietà esclusive come negozi o come luogo di svolgimento di un servizio da scambiare con un prezzo; perciò la gestione di una casa di riposo per anziani costituisce attività imprenditoriale e ciò avrebbe imposto l’autorizzazione dell’assemblea». Questa pronuncia della Cassazione legittima anche il ragionamento del Tribunale di Napoli nella recente sentenza 147 del 2021 pubblicata l’8 gennaio e relativa sempre all’attività di casa di riposo per anziani in condominio vietata da regolamento. In questo caso si «escludeva che gli appartamenti di proprietà esclusiva potessero essere adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione». I proprietari ritenevano che la destinazione fosse rimasta abitativa e che semplicemente si ospitassero anziani. Per il Tribunale l’attività era invece assistenziale e di tipo alberghiero, quindi vietata.
(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)