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Suicidio assistito: cos’è e cosa prevede il testo

www.redattoresociale.it, 10-12-2021

Di seguito le norme contenute nel testo sul suicidio assistito, approvato dalle commissioni Affari sociali e Giustizia della Camera, che lunedì 13 dicembre sarà all'esame dell'Aula.

La richiesta di morte volontaria medicalmente assistita deve essere attuale, informata, consapevole, libera ed esplicita. Va manifestata per iscritto e nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Nel caso in cui le condizioni della persona non lo consentano, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di due testimoni. Ricevuta la richiesta, il medico prospetta al paziente, e se questi acconsente anche ai suoi familiari, le conseguenze di quanto richiesto e le possibili alternative, e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.

La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento. La morte deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi. La persona malata ha la facoltà di indicare chi deve essere informato nell'ambito della sua rete familiare o amicale e chi può essere presente all'atto del decesso. Una volta dato il parere medico favorevole, il suicidio assistito potrà avvenire presso il domicilio del paziente o, laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera. Al fine di garantire la dignità delle persone malate e sostenere gli esercenti le professioni sanitarie nelle scelte etiche a cui sono chiamati, con regolamento del ministero della salute da adottarsi entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, sono istituiti e disciplinati i comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie territoriali.

Le disposizioni contenute negli art. 580 (istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del Codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita, nonché a tutti coloro che abbiano agevolato in qualsiasi modo la persona malata ad attivare, istruire e portare a termine la procedura. Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima dell'entrata in vigore della legge. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita quando sollevi azioni di coscienza con preventiva dichiarazione.

(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)

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Data dell'articolo2021-12-10
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Fontewww.redattoresociale.it
Approfondimenti Onlinehttps://www.redattoresociale.it/article/notiziario/suicidio_assistito_cos_e_e_cosa_prevede_il_testo
Subtitolo in stampawww.redattoresociale.it, 10-12-2021
Fonte da stampare(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)
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Parole chiave: Eutanasia Legislazione nazionale