Il divieto assoluto di aiuto al suicidio limita in modo ingiustificato e irragionevole la libertà del malato di autodeterminarsi nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a eliminare le sofferenze, imponendogli di fatto un solo modo per congedarsi dalla vita.
La Corte costituzionale ha depositato le motivazioni della decisione sul fine vita anticipata da un comunicato stampa. Non è dunque un crimine agevolare il proposito suicida di una persona pienamente capace di decidere in modo libero e consapevole, ma tenuta in vita da trattamenti di sostegno e affetta da una malattia irreversibile fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che trova intollerabili.
E per evitare che la dichiarazione di incostituzionalità crei un vuoto di tutela per i valori protetti, con il rischio di abusi per la vita di persone vulnerabili, i giudici delle leggi ricavano dal sistema vigente i criteri di riempimento, in attesa dell’intervento del legislatore. La norma di riferimento è quella sulle disposizioni anticipate di trattamento che prevede che il paziente possa decidere di lasciarsi morire, chiedendo l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e di essere sottoposto a sedazione profonda continua, entrando in uno stato di incoscienza fino alla morte.
(Sintesi redatta da: Linda Russo)