Dal 31 gennaio è possibile stipulare il Dat, cioè il cosiddetto “testamento biologico” o “bio testamento” come da legge 219/2017 nelle «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento». Nell’articolo 4 si da disposizione perché ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, in caso si trovasse nel futuro in una situazione incapacità di autodeterminarsi, attraverso le Dat esprimere le proprie volontà rispetto a trattamenti sanitari e il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Le Dat, vanno redatte per atto pubblico o per scrittura privata, che va consegnata personalmente nell’ufficio dello Stato civile del comune di residenza. Se il disponente non può muoversi, questi può utilizzare videoregistrazione o dispositivi che gli consentano di comunicare. Nello stesso modo sarà possibili cambiare o modificate i Dat, che sono comunque esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Può essere designato da chi detta il biotestamento una persona di sua fiducia, il “fiduciario”, che ne faccia le veci, rappresentandolo con il medico e con le strutture sanitarie. Anche il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, e il disponente può, senza alcun motivo, revocare l’incarico. Nei casi di necessità verrà nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno. In caso le disposizioni delle Dat appaiano al medico incongrue o che nel frattempo ci siano nuove terapie non disponibili al tempo della Dat, queste, in accordo col fiduciario, possono essere disattese.
(Sintesi redatta da: Balloni Flavia)