Il legislatore risponde al bisogno di tutelare il malato affetto da demenza con tre istituti: la tutela, la curatela e l’amministrazione di sostegno. I primi due istituti sono previsti e disciplinati dal codice civile; il terzo è stato introdotto dalla l. 6/2004, che ha attuato una rivoluzione, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali uno strumento più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.
Lo scopo è quello di tutelare le persone “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova(no) nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”, nonché in tutti i casi in cui il soggetto sia privo di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, con la minore limitazione possibile della capacità di agire. Il Giudice Tutelare a cui viene rivolta la domanda giudiziale decide quale soggetto nominare come amministratore di sostegno in base all’art. 408 del c.c.
Molto delicata è la scelta dell’amministratore di sostegno oltre ad occuparsi della cura del patrimonio, volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo, può essere designato anche alla cura della persona, intesa sia come cura della salute sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali. Spesso, infatti, il terzo nominato è un soggetto “asettico” nella gestione degli aspetti emotivo-relazionali, sia del beneficiario della misura stessa, che dei familiari che lo circondano, circostanza quest’ultima che determina enormi difficoltà nella gestione dei rapporti tra le parti.
(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)